“DECRETO AIUTI BIS”: ulteriori misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

Il 9 Agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale.

Dei circa 17 miliardi di euro complessivi stanziati dal Governo, circa 5,5 miliardi sono a favore delle imprese, mentre 1,2 miliardi è destinato al taglio del cuneo fiscale

Il provvedimento prevede proroghe dei crediti di imposta alle imprese per l’acquisto di gas ed energia, ulteriori misure in materia di agevolazioni alle imprese e di investimenti in aree di interesse strategico oltre che il rifinanziamento dei contratti di sviluppo industriale.

In particolare, su richiesta del MISE sono stati rifinanziati i contratti di sviluppo per 40 milioni nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030. Nuove risorse sono state stanziate anche per gli Ipcei: 20 milioni nel 2022, 350 milioni nel 2023 e 35 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030.

E’ stato deciso di prorogare l’azzeramento degli oneri generali di sistema per l’elettricità, esteso al quarto trimestre 2022, la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sul gas, estesa al 31 dicembre, ma anche l’abbattimento degli oneri generali sul gas, che è stato portato al 31 dicembre, così come è stato prolungato fino a dicembre il cosiddetto bonus sociale su bollette elettriche e gas che prevede che le famiglie con Isee inferiore a 12 mila euro siano esentate dall’impatto dell’aumento dei costi dell’energia. Infine è stato prorogato il taglio delle accise sulla benzina e gasolio gpl.

Si è deciso l’Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

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