DL Aiuti Bis Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industria

In data 20 Settembre u.s. il Senato ha approvato in maniera definitiva il Decreto Aiuti Bis (D.L. n. 115/2022). In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale. Dei circa 17 miliardi di euro complessivi stanziati dal Governo, circa 5,5 miliardi sono a favore delle imprese, mentre 1,2 miliardi è destinato al taglio del cuneo fiscale . Nello specifico c’è stata una proroga fino al 31 dicembre 2022 dello smart working per i lavoratori fragili o con figli sotto i 14 anni  e sono stati confermati anche per il terzo trimestre 2022, (vedi art.6) i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei trimestri precedenti. E’ stato deciso di prorogare l’azzeramento degli oneri generali di sistema per l’elettricità, esteso al quarto trimestre 2022, la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sul gas, estesa al 31 dicembre, ma anche l’abbattimento degli oneri generali sul gas, che è stato portato al 31 dicembre, così come è stato prolungato fino a dicembre il cosiddetto bonus sociale su bollette elettriche e gas che prevede che le famiglie con Isee inferiore a 12 mila euro siano esentate dall’impatto dell’aumento dei costi dell’energia. Infine è stato prorogato il taglio delle accise sulla benzina e gasolio gpl. Si è deciso l’Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (di cui all’art. 1, comma 121, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Legge di Bilancio 2022), è incrementato di 1,2 punti percentuali. In considerazione dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

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