ANAC Appalti, doppia verifica sull’equivalenza dei CCNL delibera n. 14 del 2025

Con la presente si intende rendere evidente la precisazione che ANAC ha reso pubblica, attraverso il parere di precontenzioso, delibera n. 14 del 2025 del Consiglio di ANAC in materia di contratti collettivi e nuovo codice dei contratti a seguito dell’impatto che il decreto cosi detto correttivo al codice degli appalti sta avendo sugli operatori economici e stazioni appaltanti in materia di contratti pubblici.

In sintesi al mosaico delle tutele lavoristiche, disegnato dal Codice degli appalti e riformato dal correttivo, si aggiunge un altro importante tassello, questa volta fissato da Anac, secondo cui spetta alla stazione appaltante controllare se il contratto di lavoro applicato dal concorrente è equivalente o peggiorativo rispetto a quello richiesto nel disciplinare di gara, operando un controllo che tenga conto sia degli aspetti economici che di quelli normativi.

Precisazione desunta dalla delibera in oggetto che “ritiene che la condotta della SA non sia sindacabile dall’Autorità in quanto non è manifestamente irragionevole, illogica, incongruente o viziata da palese travisamento dei fatti e di conseguenza è conforme alla normativa di settore”

Quanto precisato da Anac va nella direzione di imputare alle stazioni appaltanti il rigoroso controllo dell’equivalenza dei contratti con giudizio sindacabile dall’Autorità «solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità». Per l’authority, che ha emanato la decisione nell’ambito dell’esame delle procedure di affidamento del servizio di salvataggio ed antincendio per l’eliporto del comprensorio sanitario di Bolzano, «si ritiene che la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso Ccnl adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili». Inoltre evidenziamo il passaggio di forte rilevanza dove Anac affida alla discrezionalità delle stazioni appaltanti quando precisa che «la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile». Una doppia verifica dell’equivalenza che il parere articola anche in una sorta di vademecum dei vari elementi da mettere sotto esame. «Si suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste». Sul fronte normativo Anac elenca dodici parametri tra cui per esempio la disciplina del lavoro straordinario, la bilateralità, la previdenza integrativa, per concludere poi che «la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri». Uno scudo contro la possibilità di dichiarare l’equivalenza per contratti simili dal punto di vista economico, ma divergenti in alcuni istituti cardine del settore delle costruzioni.

In allegato:

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

© ANIR Associazione Nazionale Imprese della Ristorazione - CF 96455610582.
Privacy Policy | Cookie Policy

CONTATTI

Viale Pasteur, 6 - 00144 Roma Telefono +39 06 45473001