Informativa 1/2025 – Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici

Gennaio 14, 2025

Roma, 13 Gennaio 2025

INFORMATIVA 1_2025

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici; DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209

Siamo con la presente ad informarvi delle recenti modifiche apportate al Codice degli appalti attraverso il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il risultato è frutto di un confronto con il legislatore di cui ANIR si è fatta interprete che consideriamo solo un primo passo verso la completa regolamentazione di un settore dei servizi cosi particolare come è quello della ristorazione collettiva, che insieme a contratti di servizi in generale va differenziato completamente dal modus operandi del mondo delle opere pubbliche con cui chiamiamo i lavori.

Per vostra opportuna conoscenza ed informazione alleghiamo il testo finale del correttivo e riportiamo sinteticamente alcune importanti novità in materia di revisione dei prezzi e contratti di servizi:

  • È stata modificata la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi per i lavori. La variazione del costo dell’opera che fa scattare la revisione è stata abbassata dal 5% al 3% dell’importo complessivo.
  • Per i lavori, la revisione prezzi opera nella misura del 90% (anziché 80%) della parte eccedente la variazione del 3%.
  • Per servizi e forniture, la soglia di attivazione rimane al 5%, ma la revisione opera nella misura dell’80% della parte eccedente.
  • È stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis che disciplina nel dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi.
  • È stata introdotta la possibilità di inserire nei contratti di servizi e forniture, oltre alle clausole obbligatorie di revisione prezzi, anche meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all’indice inflattivo concordato tra le parti.
  • Nei contratti di subappalto e nei subcontratti è diventato obbligatorio inserire clausole di revisione prezzi, in coerenza con quanto previsto per il contratto principale.
  • Per gli appalti di servizi e forniture è stata eliminata l’obbligatorietà di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, che rimane invece obbligatorio per i lavori sopra-soglia.
  • È stata introdotta la possibilità di prevedere un premio di accelerazione anche per i contratti di servizi e forniture, compatibilmente con l’oggetto dell’appalti.

Modifiche che, seppur insufficienti, mirano a rendere più flessibile ed efficace il meccanismo di revisione prezzi, tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di contratti e delle esigenze emerse nella pratica applicativa del Codice.

In particolare, per la revisione dei prezzi il nuovo l’art 23 prevede le seguenti modifiche al art.60 del dl 31 marzo 2023, n. 36 :

  • Modifiche al comma 1, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto. 
  • Si è ritenuto, con le modifiche al comma 2 di prevedere per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell’alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell’eccedenza al 90%, tenuto conto del fatto che l’omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione consentono di prefigurare scenari omogenei per i contratti di settore, idonei a stimare il possibile impatto delle variazioni contrattuali di settore rispetto ai quadri economici dell’opera.
  • Di converso, per i contratti di servizi e forniture si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali:

    • il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80%;
    • il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l’equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni.

In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un nuovo comma 2-bis, con la clausola già presente nell’Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all’articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti.

In tale ipotesi, si precisa che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di cui all’articolo 60, comma 1.

L’attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni.

La modifica apportata al comma 3 è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 espungendo il riferimento all’ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati.

Il comma 4 dell’articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis.

Il nuovo comma 4-bis prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell’ISTAT.

Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-ter, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Ai sensi del nuovo comma 4-ter il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Al nuovo comma 4-quater è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Infine vi riportiamo gli interventi a commento che ANIR ha reso pubblici dove in particolare sulla revisione dei prezzi chiediamo ancora un successivo intervento che adotti lo stesso criterio previsto per i lavori per la revisione dei prezzi in via straordinaria e che renda obbligatoria quella che abbiamo chiamato revisione ordinaria prevista nell’allegato II.2-bis del codice per ora solo facoltativa.

In allegato:

Il PDF dell’Informativa:
Informativa 1_ 2025 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici

Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209:
Decreto legislativo 31 dicembre 2024 n.209

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