Roma, 13 Gennaio 2025
INFORMATIVA 1_2025
Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici; DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209
Siamo con la presente ad informarvi delle recenti modifiche apportate al Codice degli appalti attraverso il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il risultato è frutto di un confronto con il legislatore di cui ANIR si è fatta interprete che consideriamo solo un primo passo verso la completa regolamentazione di un settore dei servizi cosi particolare come è quello della ristorazione collettiva, che insieme a contratti di servizi in generale va differenziato completamente dal modus operandi del mondo delle opere pubbliche con cui chiamiamo i lavori.
Per vostra opportuna conoscenza ed informazione alleghiamo il testo finale del correttivo e riportiamo sinteticamente alcune importanti novità in materia di revisione dei prezzi e contratti di servizi:
Modifiche che, seppur insufficienti, mirano a rendere più flessibile ed efficace il meccanismo di revisione prezzi, tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di contratti e delle esigenze emerse nella pratica applicativa del Codice.
In particolare, per la revisione dei prezzi il nuovo l’art 23 prevede le seguenti modifiche al art.60 del dl 31 marzo 2023, n. 36 :
In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un nuovo comma 2-bis, con la clausola già presente nell’Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all’articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti.
In tale ipotesi, si precisa che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di cui all’articolo 60, comma 1.
L’attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni.
La modifica apportata al comma 3 è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 espungendo il riferimento all’ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati.
Il comma 4 dell’articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis.
Il nuovo comma 4-bis prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell’ISTAT.
Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-ter, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).
Ai sensi del nuovo comma 4-ter il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
Al nuovo comma 4-quater è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.
Infine vi riportiamo gli interventi a commento che ANIR ha reso pubblici dove in particolare sulla revisione dei prezzi chiediamo ancora un successivo intervento che adotti lo stesso criterio previsto per i lavori per la revisione dei prezzi in via straordinaria e che renda obbligatoria quella che abbiamo chiamato revisione ordinaria prevista nell’allegato II.2-bis del codice per ora solo facoltativa.
In allegato:
Il PDF dell’Informativa:
Informativa 1_ 2025 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici
Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209:
Decreto legislativo 31 dicembre 2024 n.209